REGOLAMENTO (CEE) N. 912/2001 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 2001
che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini
G.U. CEE N° L 129 del 11/05/2001 (pag. 4)
Modificato dal Reg. (CE) 46/2003 del 10 gennaio 2003 G.U. 7 del 11/01/03
(pag. 61)
Norma per fagiolini
I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI
La presente norma si applica ai fagiolini delle varietà (cultivar)
derivanti dal Phaseolus vulgaris L. e dal Paseolus coccineus, destinati
ad essere consegnati allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dei
fagioli da sgranare e dei fagiolini destinati alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUALITA
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i fagiolini devono
presentare dopo il condizionamento e limballaggio.
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste
per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i fagiolini devono essere:
- interi ([1]);
- sani (sono esclusi
i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli
inadatti al consumo),
- puliti, praticamente
privi di sostanze estranee visibili,
- di aspetto fresco,
- privi di pergamena
(endoderma duro),
- praticamente esenti
da parassiti,
- praticamente esenti
da danni provocati da parassiti,
- privi di umidità
esterna anormale,
- privi di odore e/o
sapore estranei.
Lo sviluppo e lo stato dei fagiolini devono tali da consentire:
- il trasporto e le
operazioni connesse,
- larrivo al
luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
B. Classificazione
I fagiolini sono classificati nelle tre categorie sotto indicate:
i) Categoria "Extra"
I fagiolini di questa categoria devono essere di qualità superiore
e presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà
e/o del tipo commerciale.
Essi devono essere:
- turgidi, tali da
poter essere spezzati facilmente a mano,
- molto teneri,
- praticamente dritti,
- senza filo.
I semi, se presenti, devono essere piccoli e teneri. Tuttavia, i fagiolini
filiformi devono essere privi di semi.
I fagiolini devono essere privi di difetti, ad eccezione di lievissimi difetti
superficiali, che non possono tuttavia pregiudicare laspetto globale,
la qualità, la conservazione e la presentazione nellimballaggio
del prodotto.
ii) Categoria I
I fagiolini di questa categoria devono essere di buona qualità e
presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà
e/o del tipo commerciale.
Essi devono essere:
- turgidi,
- giovani e teneri,
- praticamente senza
filo, fatta eccezione per i fagiolini da tagliare.
-
I semi, se presenti, devono essere piccoli e teneri.
I fagiolini posso presentare i seguenti lievi difetti, che non possono tuttavia
pregiudicare laspetto globale, la qualità, la conservazione
e la presentazione nellimballaggio del prodotto:
- lievi difetti di
forma,
- lievi difetti di
colorazione,
- lievi alterazioni
della buccia.
iii) Categoria II
Questa categoria comprende fagiolini che non possono essere classificati
nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime
sopra definite.
Essi devono essere:
- sufficientemente
teneri,
- privi di tracce
di ruggine nel caso dei fagiolini filiformi.
I semi, se presenti, devono essere poco sviluppati e sufficientemente teneri.
I fagiolini posso presentare i seguenti difetti, purché essi non
pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione
e presentazione del prodotto:
- difetti di forma,
- difetti di colorazione,
- difetti della buccia,
- fili,
- lievi tracce di
ruggine, ad eccezione dei fagiolini filiformi.
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dalla larghezza massima del baccello, misurata
perpendicolarmente alla sutura.
Il calibro è obbligatorio soltanto per i fagiolini filiformi, secondo
la scala seguente:
- molto fini: larghezza
del baccello non superiore a mm 6,
- fini: larghezza
del baccello non superiore a mm. 9,
- medi: larghezza
del baccello non superiore a mm. 12.
I fagiolini filiformi medi non possono essere classificati nella categoria
"Extra".
IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata,
sono ammesse in ciascun imballaggio tolleranze di qualità e di calibro
(se il prodotto è calibrato).
A. Tolleranza di qualità 1) Categoria "Extra"
Il 5% in numero o in peso di fagiolini non rispondenti alle caratteristiche
della categoria, ma conformi a quelle dalla categoria I o, eccezionalmente,
rientranti nelle tolleranze di questa categoria. 2) Categoria I
Il 10 % in numero o in in peso di fagiolini non rispondenti alle caratteristiche
della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente,
rientranti nelle tolleranze di questa categoria, di cui un massimo del 5%
in numero o in peso di fagiolini con filo, per le varietà e/o tipi
commerciali che non dovrebbero averne.
E inoltre consentito un massimo del 15% in numero o in peso di fagiolini
(esclusi i fagiolini filiformi) privi del peduncolo e di una piccola parte
dellapice superiore del cornetto, purché i baccelli rimangano
chiusi ed asciutti e non presentino scolorimento. 3) Categoria II
Il 10% in numero o in peso di fagiolini non rispondenti né alle caratteristiche
della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti
affetti da "Colletotrichum lindemuthianum" (antracnosi), marciume
o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
E inoltre consentito un massimo del 30% in numero o in peso di fagiolini
(esclusi i fagiolini filiformi) privi del peduncolo e di una piccola parte
dellapice superiore del cornetto, purché i baccelli rimangano
chiusi ed asciutti e non presentino scolorimento.
B. Tolleranze di calibro (fagiolini filiformi)
Per tutte le categorie (quando è prevista una calibrazione): il 10%
in numero o in peso di fagiolini non rispondenti ai requisiti relativi al
calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto
fagiolini della stessa origine, della stessa varietà e/o tipo commerciale,
della stessa qualità e dello stesso calibro (se il prodotto è
calibrato).
La parte visibile del contenuto dellimballaggio deve essere rappresentativa
dellinsieme.
In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti
disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi
di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli
freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal Reg. (CE) n.
48 della Commissione (GU L 7 del11.1.2003, pag. 65).
B. Condizionamento
I fagiolini devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione
adeguata al prodotto.
I materiali utilizzati allinterno dellimballaggio devono essere
nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne ed interne
del prodotto. Limpiego di materiali ed in particolare di carte o marchi
recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa
e letichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso
lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le indicazioni in appresso
riportate:
A. Identificazione
Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato
un simbolo di identificazione, la dicitura "imballatore e/o speditore"
(o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto a tale simbolo.
B. Natura del prodotto
- Fagiolini
e/o tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dallesterno.
- Nome della varietà
(facoltativo).
-
C. Origine del prodotto
Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale,
regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
- Categoria,
- Calibro:
§ per i fagiolini "filiformi", indicato con le
diciture molto fini, fini, medi
§ per gli altri fagiolini, se calibrati, indicato dalla
larghezza minima e massima del baccello
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).
------------------------------------------------------------------------
[1] Sono ammesse alterazioni dovute alla raccolta (salvo che per i fagiolini
filiformi), purché riguardino esclusivamente lestremità
del peduncolo e rientrino nelle tolleranze stabilite.