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REGOLAMENTO (CEE) N. 912/2001 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2001

che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini
G.U. CEE N° L 129 del 11/05/2001 (pag. 4)
Modificato dal Reg. (CE) 46/2003 del 10 gennaio 2003 – G.U. 7 del 11/01/03 (pag. 61)

 

Norma per fagiolini

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI
La presente norma si applica ai fagiolini delle varietà (cultivar) derivanti dal Phaseolus vulgaris L. e dal Paseolus coccineus, destinati ad essere consegnati allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dei fagioli da sgranare e dei fagiolini destinati alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUALITA’
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i fagiolini devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i fagiolini devono essere:
- interi ([1]);
- sani (sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo),
-  puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- di aspetto fresco,
- privi di pergamena (endoderma duro),
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da danni provocati da parassiti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei.
Lo sviluppo e lo stato dei fagiolini devono tali da consentire:
-  il trasporto e le operazioni connesse,
- l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
B. Classificazione
I fagiolini sono classificati nelle tre categorie sotto indicate:
i) Categoria "Extra"
I fagiolini di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà e/o del tipo commerciale.
Essi devono essere:
- turgidi, tali da poter essere spezzati facilmente a mano,
-  molto teneri,
- praticamente dritti,
- senza filo.
I semi, se presenti, devono essere piccoli e teneri. Tuttavia, i fagiolini filiformi devono essere privi di semi.
I fagiolini devono essere privi di difetti, ad eccezione di lievissimi difetti superficiali, che non possono tuttavia pregiudicare l’aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto. 
ii) Categoria I
I fagiolini di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà e/o del tipo commerciale.
Essi devono essere:
- turgidi,
- giovani e teneri,
- praticamente senza filo, fatta eccezione per i fagiolini da tagliare.
-   
I semi, se presenti, devono essere piccoli e teneri.
I fagiolini posso presentare i seguenti lievi difetti, che non possono tuttavia pregiudicare l’aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto:
- lievi difetti di forma,
- lievi difetti di colorazione,
- lievi alterazioni della buccia.
 
iii) Categoria II
Questa categoria comprende fagiolini che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Essi devono essere:
- sufficientemente teneri,
- privi di tracce di ruggine nel caso dei fagiolini filiformi.
I semi, se presenti, devono essere poco sviluppati e sufficientemente teneri.
I fagiolini posso presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:
-  difetti di forma,
-  difetti di colorazione,
-  difetti della buccia,
-  fili,
-  lievi tracce di ruggine, ad eccezione dei fagiolini filiformi.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dalla larghezza massima del baccello, misurata perpendicolarmente alla sutura.
Il calibro è obbligatorio soltanto per i fagiolini filiformi, secondo la scala seguente:
-  molto fini: larghezza del baccello non superiore a mm 6,
-  fini: larghezza del baccello non superiore a mm. 9,
-  medi: larghezza del baccello non superiore a mm. 12.
I fagiolini filiformi medi non possono essere classificati nella categoria "Extra".

IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse in ciascun imballaggio tolleranze di qualità e di calibro (se il prodotto è calibrato).
A. Tolleranza di qualità
1) Categoria "Extra"
Il 5% in numero o in peso di fagiolini non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle dalla categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.
2) Categoria I
Il 10 % in numero o in in peso di fagiolini non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria, di cui un massimo del 5% in numero o in peso di fagiolini con filo, per le varietà e/o tipi commerciali che non dovrebbero averne.
E’ inoltre consentito un massimo del 15% in numero o in peso di fagiolini (esclusi i fagiolini filiformi) privi del peduncolo e di una piccola parte dell’apice superiore del cornetto, purché i baccelli rimangano chiusi ed asciutti e non presentino scolorimento.
3) Categoria II
Il 10% in numero o in peso di fagiolini non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da "Colletotrichum lindemuthianum" (antracnosi), marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
E’ inoltre consentito un massimo del 30% in numero o in peso di fagiolini (esclusi i fagiolini filiformi) privi del peduncolo e di una piccola parte dell’apice superiore del cornetto, purché i baccelli rimangano chiusi ed asciutti e non presentino scolorimento.
B. Tolleranze di calibro (fagiolini filiformi)
Per tutte le categorie (quando è prevista una calibrazione): il 10% in numero o in peso di fagiolini non rispondenti ai requisiti relativi al calibro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto fagiolini della stessa origine, della stessa varietà e/o tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro (se il prodotto è calibrato).
La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.
In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 48 della Commissione (GU L 7 del’11.1.2003, pag. 65).
B. Condizionamento
I fagiolini devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata al prodotto.
I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne ed interne del prodotto. L’impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa e l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le indicazioni in appresso riportate:
A. Identificazione
Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un simbolo di identificazione, la dicitura "imballatore e/o speditore" (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto a tale simbolo.
B. Natura del prodotto
-  “Fagiolini” e/o tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall’esterno.
-  Nome della varietà (facoltativo).
-   
C. Origine del prodotto
Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
-  Categoria,
-  Calibro:
§   per i fagiolini "filiformi", indicato con le diciture molto fini, fini, medi
§   per gli altri fagiolini, se calibrati, indicato dalla larghezza minima e massima del baccello
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).
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[1] Sono ammesse alterazioni dovute alla raccolta (salvo che per i fagiolini filiformi), purché riguardino esclusivamente l’estremità del peduncolo e rientrino nelle tolleranze stabilite.